IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre  1999,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio    dei   Ministri   del   10   settembre   2002,   recante:
«Organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile»,
con    il    quale,    nell'ambito    delle   attivita'   concernenti
l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza,
si   prevede  l'utilizzo  di  nuclei  operativi  di  emergenza  anche
all'estero;
  Considerato  che  lo  Stato  italiano,  nell'ambito dei rapporti di
cooperazione  internazionale,  partecipa alle attivita' di assistenza
tecnica  e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di
particolare gravita';
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre
2001,  che  disciplina  la cooperazione a livello comunitario per gli
interventi   di  soccorso  di  protezione  civile,  avente  carattere
vincolante nei confronti degli Stati membri;
  Visto il messaggio della Commissione europea del 25 luglio 2004;
  Viste le note del 26 e 27 luglio 2004 con cui il Servizio nazionale
della  protezione  civile del Ministero dell'interno della Repubblica
Portoghese   ha   richiesto   l'intervento   del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ravvisata  la  necessita' di prestare la necessaria assistenza alle
Autorita'  portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei
a fronteggiare il contesto emergenziale;
  Considerata  la  permanenza  di  una  diffusa situazione di rischio
connessa  alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel
territorio della Repubblica Portoghese;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nel  quadro  delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della  Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi nel corso
dell'estate   2004,   in   adempimento  dei  doveri  di  cooperazione
internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza,
il  Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato ad assumere
tutti  gli  interventi e le iniziative occorrenti per le attivita' di
soccorso, anche utilizzando beni e materiali.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.     Roma, 29 luglio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi